Comune di Arcugnano

AUTOCERTIFICAZIONE

Autocertificazione / Atto notorietà / Autenticazione
Aggiornato al: 21/10/2015
A seguito dell'entrata in vigore della cd. "Legge di stabilità" (L. 183/2011), dal 1° gennaio 2012 agli uffici pubblici è vietato rilasciare certificati da esibire ad altre pubbliche amministrazioni ed ai privati gestori di servizi pubblici (art. 40, D.P.R. 445/2000). Pertanto, l'ufficio comunale d'anagrafe può rilasciare esclusivamente i certificati ad uso privato. Le pubbliche amministrazioni e i soggetti privati gestori di servizi pubblici devono accettare, al posto dei certificati anagrafici, le autodichiarazioni prodotte dal cittadino.
Si può autocertificare (ex art. 46 del D.P.R. 445/00):
‒ data e luogo di nascita;
‒ residenza;
‒ cittadinanza;
‒ stato di famiglia;
‒ stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
‒ esistenza in vita;
‒ nascita del figlio/a;
‒ decesso del congiunto dell'ascendente o discendente;
‒ iscrizione in albi o elenchi tenuti dalle pubbliche amministrazioni;
‒ appartenenza ad ordini professionali;
‒ titolo di studio, esami sostenuti;
‒ qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;
‒ situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da legge speciali;
‒ assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
‒ possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria;
‒ stato di disoccupazione;
‒ qualità di pensionato e categoria di pensione;
‒ qualità di studente;
‒ qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
‒ iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
‒ tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;
‒ di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
‒ non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali,
‒ qualità di vivenza a carico;
‒ tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;
‒ non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e non aver presentato domanda di concordato.
L'autocertificazione può essere utilizzata da:
- cittadini italiani e dell'Unione europea;
- persone giuridiche, società di persone, Pubbliche Amministrazioni, gli Enti, i comitati e le associazioni aventi sede legale in Italia o in uno dei paesi dell'Unione europea;
- cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia limitatamente ai dati verificabili in Italia da soggetti pubblici;
- cittadini extracomunitari che ne hanno necessità in procedimenti relativi a materie per le quali esiste una convenzione fra il loro paese di origine e l'Italia.
Casi particolari: minori - interdetti - inabilitati
- minori: può dichiarare chi ne esercita la potestà genitoriale;
- interdetti: può dichiarare il tutore;
- inabilitati e minori emancipati: può dichiarare l'interessato con l'assistenza del curatore;
- chi non sa o non può firmare: deve rendere la dichiarazione davanti a un pubblico ufficiale;
- chi si trova in condizioni di temporaneo impedimento per motivi di salute: la dichiarazione può essere resa davanti al pubblico ufficiale dal coniuge o, in sua assenza, dai figli o, in mancanza di questi ultimi, da un parente in linea retta o collaterale fino al terzo grado.
L'autodichiarazione va firmata dal cittadino interessato, la firma non va autenticata.
Può essere presentata all'ente pubblico anche da un'altra persona o inviata per fax o per via telematica (in quest'ultimo caso l'autocertificazione è valida solo se sottoscritta mediante firma digitale);
La dichiarazione sostitutiva di certificazioni
- è esente da imposta di bollo;
- è definitiva ed ha la stessa validità del certificato che sostituisce;
- è utilizzabile nel rapporto con le amministrazioni pubbliche, con i gestori dei pubblici servizi, con i privati che lo consentano.
È espressamente vietato alle amministrazioni e ai gestori di pubblici servizi richiedere certificati al posto dell'autocertificazione. La sola autorità giudiziaria non è tenuta ad accettare l'autocertificazione. Anche per i certificati necessari per l'attribuzione della cittadinanza italiana, non è possibile ricorrere all'autocertificazione.
In caso di dichiarazione mendace, il cittadino incorre in sanzioni penali e si perde l'eventuale beneficio ottenuto. Le Amministrazioni hanno l'obbligo di effettuare controlli a campione sulla verità delle dichiarazioni rese ai cittadini. Quindi si deve compilare il documento con esattezza: per esempio, i nomi devono essere quelli che vengono indicati nella carta d'identità o nel passaporto, non storpiati o abbreviati.
Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta'
I fatti, gli stati e le qualità personali non compresi nell'elenco dei dati autocertificabili (previsti dall'art. 46 del D.P.R. 445/2000) possono essere attestati dall'interessato con la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.
Viene estesa la possibilità di dichiarare anche stati, fatti e qualità personali relativi ad altri soggetti, purché il dichiarante ne sia a diretta conoscenza ed abbia un personale interesse a rendere la dichiarazione. La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà non può mai consistere in manifestazioni di volontà, di intento o di conferimento di incarico a terzi ( ad es. : procure, accettazioni e rinunce ad incarichi, quietanze liberatorie, ecc.)
La firma è soggetta ad autentica da parte di un pubblico ufficiale se la dichiarazione deve essere presentata ad un privato o in caso di riscossione di somme di denaro erogate da amministrazioni pubbliche. Per l'autentica, l'interessato deve firmare in presenza del pubblico ufficiale, portare una marca da bollo di € 16,00 e pagare € 0,52 di diritti di segreteria.
Se la dichiarazione è rivolta ad una Pubblica Amministrazione, la firma non è soggetta ad autentica ma va allegata la fotocopia del documento di riconoscimento della persona che ha firmato.
Autenticazione di copie e documenti da presentare alla pubblica amministrazione
Il funzionario incaricato su richiesta del cittadino provvede ad attestare la conformità delle copie agli originali.
Si autenticano solo copie di documenti originali.
Nel caso di originale creato su supporto informatico, è necessario, per l'autentica di copia, che l'interessato consenta al funzionario incaricato la visione del file, che deve essere munito di marcatura temporale e di firma digitale in corso di validità. Solo in presenza di tali requisiti, il funzionario potrà procedere alla stampa del documento dal supporto informatico e all'autenticazione della stessa.
È dovuta l'imposta di bollo a seconda dell'uso del documento (l'esenzione è regolata dalla tabella B allegata al D.P.R. 642/1972).
Per la documentazione riportata di seguito si può ricorrere ad una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà:
- atti e documenti conservati o rilasciati da una Pubblica Amministrazione
- copie di pubblicazioni
- titoli di studio
- documenti fiscali che devono essere obbligatoriamente conservati dai privati.
Non possono, invece, essere sostituiti da dichiarazione sostitutiva o da altro documento:
- i certificati medici
- i certificati sanitari
- i certificati veterinari
- i certificati di origine
- i certificati di conformità CE
- i certificati di marchi o brevetti.
Dove
- Ufficio Anagrafe, piazza Mariano Rumor n. 15, piano terra
tel. 0444/ 246217 - fax 0444/ 247203

Quando
Martedì 9.00 – 12.30
Mercoledì 9.00 – 12.30
Giovedì 9.00 – 12.30 16.00 – 18.00
Sabato 9.00 - 12.00