Prot. N. 2977.

Ord. N. 2.

Data 16/03/2020

Ordinanza contingibile e urgente per l’attuazione del D.P.C.M. 11.03.2020

 

IL SINDACO

Visto:

  • l’art. 50, comma 5, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”, in cui è previsto che “in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale”;
  • il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 marzo 2020 che, all’art. 1, comma 1, prevede che, a far data dal 10 marzo 2020, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 le misure di cui all'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 8 marzo 2020 sono estese all'intero territorio nazionale;
  • Vista la circolare 1/2020 del 04.03.2020 a firma del Ministro per la Pubblica Amministrazione;
  • il D.P.C.M. 11.03.2020 che all’art. 1 comma 1 punto 6 prevede che “… le pubbliche amministrazioni assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 e individuano le attività indifferibili da rendere in presenza”;
  • La direttiva del Ministero della Pubblica Amministrazione n. 2/2020;

Ritenuto:

1) di individuare le seguenti attività indifferibili:

  • Attività della protezione civile
  • Attività della polizia locale
  • Attività dello stato civile, servizi cimiteriali e della polizia mortuaria
  • Attività urgenti dei servizi sociali
  • Attività del protocollo comunale
  • Attività urgenti dei servizi finanziari
  • Attività di gestione e salvaguardia del sistema informatico
  • Attività della segreteria comunale collegate all’emergenza sanitaria in corso
  • Attività connesse alla gestione di base dell’igiene pubblica e dei luoghi pubblici e della raccolta rifiuti
  • Attività connesse al ripristino e alla manutenzione straordinaria di luoghi, impianti o arredi pubblici, laddove sia valutato un effettivo rischio per la sicurezza delle persone

2) di demandare ai responsabili di area l’individuazione del personale dipendente che deve assicurare dette attività in presenza;

3) di demandare, altresì, ai responsabili di area la valutazione al fine di assicurare lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile dei propri collaboratori mediante adozione da parte dei dipendenti di tutti gli ausili finora raccomandati e con ogni supplemento di attenzione possibile a tutela della propria e altrui salute, agendo in ogni modo per limitare gli spostamenti dei cittadini e i contanti interpersonali;

ORDINA

1. per il periodo dal 16.03.2020 al 25.03.2020 le attività indifferibili da rendere in presenza di cui al D.P.C.M. 11.03.2020 art. 1 comma 1 punto 6 sono individuate nelle seguenti:

  • Attività della protezione civile
  • Attività della polizia locale
  • Attività dello stato civile, servizi cimiteriali e della polizia mortuaria

- Attività urgenti dei servizi sociali

- Attività del protocollo comunale

- Attività urgenti dei servizi finanziari

- Attività di gestione e salvaguardia del sistema informatico

- Attività della segreteria comunale collegate all’emergenza sanitaria in corso

- Attività connesse alla gestione di base dell’igiene pubblica e dei luoghi pubblici e della raccolta rifiuti

- Attività connesse al ripristino e alla manutenzione straordinaria di luoghi, impianti o arredi pubblici, laddove sia valutato un effettivo rischio per la sicurezza delle persone

2) di demandare ai responsabili di area l’individuazione del personale dipendente che deve assicurare dette attività in presenza;

3) di demandare, altresì, ai responsabili di area la valutazione al fine di assicurare lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile dei propri collaboratori mediante adozione da parte dei dipendenti di tutti gli ausili finora raccomandati e con ogni supplemento di attenzione possibile a tutela della propria e altrui salute, agendo in ogni modo per limitare gli spostamenti dei cittadini e i contanti interpersonali;

DISPONE

la pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretorio.

Il provvedimento verrà inoltre trasmesso al Ministro della Salute entro ventiquattro ore dall’adozione, ai sensi del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6.

Copia della presente ordinanza è pubblicata all’albo pretorio on-line e trasmessa alla Regione Veneto, alla Prefettura UTG e alla Protezione Civile.

Copia delle medesima è altresì per competenza e osservanza a tutti i Responsabili degli uffici per i seguiti di competenza e la trasmissione, unitamente alle proprie disposizioni, al personale interessato, in riferimento alle specifiche competenze di gestione di cui agli artt. 107 e 109, comma 2 del D.Lgs. 18 agosto 200, n. 267.

Il presente provvedimento potrà essere revocato in caso di ulteriori provvedimenti da parte del governo nazionale o regionale. Sono fatte salve le ordinarie forme di ricorso.

IL SINDACO

F.to Dott. Paolo Pellizzari